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F.A.Q.

Che cos'è la certificazione energetica degli edifici?

La certificazione energetica degli edifici, è una procedura che consente, attraverso una metodologia di calcolo standardizzata, di classificare un edificio in base alle caratteristiche energetiche che lo contraddistinguono. Sulla base degli esiti del calcolo, ad ogni edificio viene assegnata una classe energetica (da A+ a G), così da consentire agli utenti finali di effettuare un semplice e rapido confronto con le caratteristiche energetiche di altri edifici certificati. Un edificio certificato consente all'utente di compiere una scelta "più consapevole" al momento dell'acquisto-affitto di un edificio.

Progettazione dell’impianto termico, certificazione e diagnosi energetica sono la stessa cosa?

No, hanno finalità diverse e utilizzano strumenti di calcolo differenti. La progettazione dell'impianto termico  consente al progettista di dimensionare l'impianto correttamente. La certificazione energetica consente di conoscere le caratteristiche energetiche oggettive di un edificio così da permettere all'utente di conoscerne la sua efficienza. Le finalità della certificazione sono del tutto analoghe all'"etichettatura" energetica degli elettrodomestici. La diagnosi energetica si basa su un'analisi e su una procedura di calcolo ben più complessa rispetto a quella della certificazione che consente di individuare puntualmente gli elementi "malati" dell'edificio così da proporre soluzioni che vengono attentamente valutate sotto il profilo costi-benefici.

In Regione Lombardia è possibile per atti di compravendita allegare, in sostituzione dell'ACE, un’autocertificazione predisposta dell’alienante in cui dichiara che l’edificio oggetto di compravendita rientra nella classe energetica G

La possibilità indicata al punto 9 dell'Allegato A del Decreto 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” non è applicabile in Regione Lombardia.

All'interno del decreto (vedi Art 3, comma 3) è ribadita la clausola di cedevolezza di cui all'art. 17 del Dlgs 192/05. E' infatti specificato che "le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici".

In Regione Lombardia per aspetti legati alla certificazione energetica degli edifici, occorre quindi fare riferimento alla DGR VIII/5018 e s.m.i ed ai decreti ad essa correlati.

Requisiti di prestazione energetica degli edifici e certificazione energetica: a quale normativa occorre far riferimento in Regione Lombardia?

Sul territorio di Regione Lombardia le disposizioni in materia di efficienza energetica degli edifici e le modalità di certificazione degli stessi sono sanciti dalla DGR VIII/8745. La legittimità delle regioni e province autonome a normare in materia è sancita dall'art. 17 del D.lgs 192/05.

Fino a quando è possibile utilizzare l'attestato di qualificazione energetica per usufruire delle detrazioni IRPEF?

Dal 1 settembre 2007, per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura è necessario l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata. Pertanto, per accedere alle detrazioni IRPEF previste dalla finanziaria 2007, occorre dotarsi di ACE. Sono, in ogni caso, fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all’Amministrazione competente per le quali può essere ancora utilizzata la metodologia predisposta dal Ministero (si veda il punto 9.2 lettera c) del DGR VIII/8745).

Cosa devo fare per richiedere le detrazioni IRPEF del 55% a seguito di interventi di risparmio energetico?

Per poter usufruire della detrazione IRPEF del 55% per spese sostenute per interventi di risparmio energetico degli edifici è necessario, in Regione Lombardia, dotarsi di attestato di certificazione energetica secondo le modalità previste dalla DGR VIII/8745 (si veda il punto 9.2, lettera c). Possono beneficiare della detrazione fiscale tutti i contribuenti, persone fisiche, i professionisti, le imprese e società. Gli interventi per i quali è possibile richiedere la detrazione, così come disposto dal D.M. 7 aprile 2008, riguardano:
  • opere di riqualificazione globale su edifici esistenti che conseguono un indice di prestazione energetica inferiore al 20% rispetto ai valori previsti dal decreto;
  • interventi sulle strutture opache;
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria;
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione;
  • interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi.
Potranno essere detratti anche i costi sostenuti per le parcelle professionali.
Tutti gli interventi sopra riportati devono rispettare requisiti fissati dal DECRETO 19 febbraio 2007 e coordinanto con il D.M. 7 aprile 2008 e dal DECRETO 11 marzo 2008.
Gli interessati, dopo aver incaricato un professionista che presenta al cliente una serie di proposte operative per ridurre le dispersioni termiche corredate da adeguata documentazione, devono successivamente, a fine lavori, incaricare un professionista abilitato alla certificazione energetica così da dotarsi di attestato di certificazione energetica. Il cliente realizza gli interventi, paga i professionisti e l'impresa esecutrice dei lavori e conserva tutte le fatture per eventuali controlli fiscali.
Per maggiori informazioni circa gli adempimenti da osservare per fruire delle detrazioni, si consiglia di consultare il punto 4 della circolare del 31/05/2007 dell'Agenzia delle Entrate.

Per accedere agli incentivi previsti dalla finanziaria 2008 (detrazioni IRPEF 55%), è necessario dotarsi di ACE secondo le modalità previste in Regione Lombardia?

Anche in Regione Lombardia nel caso di semplice sostituzione di infissi, installazione di pannelli solari e nel caso di sostituzione di generatore di calore con caldaia a condensazione, ai fini della richiesta di detrazioni IRPEF 55% non è necessario produrre l'ACE. Nella Circolare n. 16381 del 27 dicembre 2007 (disponibile nella sezione NORMATIVA/REGIONALE del sito www.cened.it ) viene specificato che la necessità di dotazione della certificazione energetica per usufruire delle detrazioni fiscali previste dallo Stato, non può essere imputata a Regione Lombardia. Ai fini dell'accesso alle detrazioni IRPEF 55%, l'ACE dovrà quindi essere prodotto per gli edifici (o porzioni di edifici) per i quali l'ente competente in materia (ENEA) richiederà di dotarsi di valutazione delle prestazioni energetiche dell‘edificio.

Si ricorda che indipendentemente dalla richiesta di accesso a detrazioni o incentivi, nei casi di sostituzione di generatore di calore con potenza superiore ai 100kW, in Regione Lombardia è fatto obbligo di produrre l‘ACE (vedi punto 6.1 della DGR 8745).

La società presso la quale sono dipendente ha contribuito alla progettazione dell’impianto di climatizzazione dell’edificio per il quale sono stato nominato certificatore, esiste incompatibilità nello svolgere tale attività?

Si, la Sua figura non risulta compatibile con quella di Soggetto certificatore. Il soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali sia stato coinvolto personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore nell’attività di progettazione e/o realizzazione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente.

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