Sino a poco tempo fa in effetti non è stato possibile parlare di Certificazione Energetica come processo obbligatorio definito per legge, se non in quei contesti locali (Provincia di Bolzano e Lombardia) ove l’iniziativa temeraria di alcuni ha prevenuto l’intesa collettiva, superando un ritardo di circa 17 anni; di certificazione energetica si parlava già nella legge 10 del 1991!
Prevista anche dalle più recenti normative, la Certificazione energetica è un processo comunque delineato, carente nei dettagli esecutivi che la rendono normalmente inapplicabile.
Pertanto anche il ruolo del Certificatore Energetico si sta definendo di pari passo con gli aggiornamenti normativi: perché parlarne in anticipo?
Perchè è un ruolo importante che nella direttiva europea è previsto a garanzia dell’operato e dei diritti di tutti: costruttori, produttori, proprietari ed inquilini, professionisti, enti pubblici. Nulla vieta che il tecnico Certificatore non sia anche altro, ma non nel contesto, ove viene chiamato a certificare una prestazione, un valore, un risultato.
Parlarne anche prima che diventi obbligatoria permette di divulgare le corrette informazioni necessarie per prevenire con serenità ogni possibile fonte di incomprensioni future in materia di Certificazione Energetica.
Per esempio, riteniamo profondamente scorretto confondere “deliberatamente” la Qualificazione Energetica con la Certificazione Energetica. Il relativo attestato è qualitativamente molto differente: l’AQE può essere rilasciato anche dal proprietario di un immobile in vendita, con dubbia tutela per l’acquirente.
I capisaldi che ispirano le attività ACE sono:
1) un ruolo mantenuto super partes, comprovato dalla non sponsorizzabilità o adesione a sistemi chiusi o di parte
Non esiste per ACE un metodo di calcolo giusto o sbagliato, una procedura migliore o peggiore. E’ molto più importante sapere di quanto ci si scosta da un valore “reale” che cercare inutilmente di correggere tale errore.
Non sarà possibile per una ditta o comunque per un ente profit utilizzare ACE come veicolo fruttifero per la propria attività, se non espressamente sotto i vincoli del Codice Etico approvato e sotto la supervisione del Comitato Etico Scientifico
La libertà di critica consapevole, dialettica e costruttiva è la prerogativa di ogni professionista.
2) il tentativo di coniugare al meglio gli scopi statutari e le attività rivolte ai certificatori con la necessità di privilegiare i soci e di valorizzarli, in quanto risorsa primaria di sostentamento;
L’associato è la ragione di essere e la primaria fonte di sostentamento per la vita di ACE.
La creazione di un contesto culturale serio e maturo permette di valorizzare la professionalità degli Certificatori (associati e non) ed il corretto utilizzo della Certificazione Energetica come indicatore primario per attivare le corrette forme di uso razionale dell'energia.
3) la condivisione delle esperienze, delle problematiche e delle opportunità disponibili per superarle;
L’associazione come organismo professionale per la crescita intellettuale e la formazione continua dei tecnici, luogo ideale di reciproco scambio ed integrazione delle competenze multidisciplinari necessarie.
4) la collaborazione con tutti gli operatori, del settore influenzato dalla certificazione, al fine di offrire informazioni sempre aggiornate e di trasferire le esperienze raccolte sul campo;
Il confronto è fondamentale per l’approfondimento degli aspetti collegati visti da ogni prospettiva differente. Il professionista inoltre non deve essere inteso come soltanto chi ha compiuto un percorso formativo specifico, ma anche e specialmente come chi intende sempre approfondire ed aggiornare le proprie conoscenze, colui che abbia sviluppato, approfondito e mantenga in continua crescita la propria professionalità, in cui le competenze del fare e del pensare (learning by doing and by thinking) amplino e superino di valore le conoscenze dell'istruzione formale.
5) la completa trasparenza delle attività dell’associazione e dei soci, regolamentate da un preciso Codice Etico, a garanzia dell’operato ed a tutela dell’utente finale
La correttezza deve prima di tutto essere verso la propria figura professionale, per poter essere quindi condivisa ed esportata, a tutela di tutte le figure coinvolte.
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